Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese agricole singole o associate operanti nel settore degli allevamenti zootecnici e, in particolare, a quelle che svolgono la loro attività in zone classificate come vulnerabili, ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni.